Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Art. 1.
Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
1. All'articolo 123 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
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1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le parole: « Si può, con » sono inserite le seguenti: « l'approvazione della
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1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
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1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della
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1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
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disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere
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1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 127. - Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
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1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
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1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
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1. L'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 120. - La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
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1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
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1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel